Art. 78.
(Commissione paritetica).

      1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e regione autonoma, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della regione.
      3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
      4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di nomina di competenza regionale, nonché le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

 

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      5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la regione autonoma per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e in particolare esercita le seguenti competenze:

          a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

          b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione autonoma;

          c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla regione autonoma;

          d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione autonoma e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.